Liquidazione controllata: durata minima triennale, limite all’apprensione dei redditi e liquidatore iscritto all’albo ex art. 356 CCII
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Massima
Nella liquidazione controllata lo spossessamento conseguente alla sentenza di apertura ex art. 270 CCII investe necessariamente tutti i beni del debitore, non potendo questi riservarsi la vendita diretta di singoli cespiti; poiche' ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opera solo con la chiusura o decorsi tre anni dall'apertura, e' interesse del debitore mantenere aperta la procedura per almeno un triennio, termine che, in caso di esdebitazione, segna anche il limite massimo per l'apprensione delle quote di reddito eccedenti il mantenimento, in conformita' alla Direttiva (UE) 2019/1023. Il liquidatore deve essere iscritto, oltre che nell'elenco dei gestori ex d.m. 202/2014, anche all'albo di cui all'art. 356 CCII, non potendo in difetto essere confermato l'OCC ex art. 270, comma 2, lett. b), CCII.
Un debitore persona fisica non imprenditore, lavoratore dipendente titolare di quote immobiliari e di un modesto canone di locazione, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata proponendo di escludere dalla massa un terreno per il quale aveva ricevuto una proposta di acquisto da un terzo, con versamento del ricavato alla procedura.
Il Tribunale di Bologna delinea con cura lo statuto della procedura: l’effetto di spossessamento ex art. 270, comma 2, lett. e), CCII riguarda tutti i beni, sicche’ ogni valutazione sulla convenienza di proposte di acquisto spetta al liquidatore nel programma di liquidazione ex art. 272 CCII. Quanto alla durata, il collegio aderisce all’orientamento (Trib. Padova, Trib. Verona) secondo cui il tenore dell’art. 282 CCII impedisce l’esdebitazione in caso di chiusura anticipata rispetto al triennio: la procedura va dunque mantenuta aperta almeno tre anni, decorsi i quali, se interviene l’esdebitazione, non e’ piu’ possibile apprendere quote di reddito future, in coerenza con l’art. 21 della Direttiva (UE) 2019/1023. Sul versante degli organi, la sentenza aderisce alla tesi (Trib. Torino, Milano, Salerno, Palermo) che richiede per il liquidatore la doppia iscrizione, all’elenco ex d.m. 202/2014 e all’albo ex art. 356 CCII, escludendo la conferma dell’OCC non iscritto.
La pronuncia, che fissa anche il corredo documentale della domanda ricavandolo dagli artt. 67 e 269 CCII, costituisce un vero vademecum per i professionisti: definisce perimetro dello spossessamento, durata della procedura, limite triennale di apprensione dello stipendio e requisiti di nomina del liquidatore, in consapevole contrasto, su quest’ultimo punto, con altra giurisprudenza di merito coeva.