Liquidazione controllata: il gestore OCC non iscritto all’albo ex art. 356 CCII non può essere nominato liquidatore
Keyword
Massima
Ai fini della nomina del liquidatore nella liquidazione controllata, i criteri dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII devono essere coordinati con l'art. 356 CCII: qualora il professionista che ha svolto le funzioni di OCC ai sensi dell'art. 269 CCII non risulti iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure del codice della crisi, sussistono giustificati motivi per non confermarlo e nominare un liquidatore diverso, scelto tra gli iscritti all'albo e all'elenco di cui al d.m. n. 202/2014 residenti nel circondario del tribunale.
Un debitore sovraindebitato, con l’ausilio del gestore nominato dall’OCC, ha chiesto al Tribunale di Salerno l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 65, 66 e 268 CCII. Il collegio ha verificato la competenza territoriale, l’assenza di domande di accesso alle procedure di composizione negoziale e la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, lett. c), 268, 269 e 270 CCII, riscontrando la completezza e l’attendibilità della documentazione attestate nella relazione dell’OCC ex art. 269 CCII e lo stato di insolvenza del ricorrente.
La questione di maggiore interesse riguarda la nomina del liquidatore. Il Tribunale ritiene che il criterio della conferma dell’OCC, previsto dall’art. 270, comma 2, lett. b), CCII, debba essere coordinato con l’art. 356 CCII, che istituisce l’albo nazionale dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore: la mancata iscrizione del gestore all’albo integra un giustificato motivo per la nomina di un liquidatore diverso, ferma l’efficacia dell’attività svolta dal gestore in fase pre-procedimentale.
La sentenza di apertura detta inoltre un articolato statuto operativo della procedura: redazione dell’inventario e del programma di liquidazione ex art. 272 CCII nel rispetto della ragionevole durata, chiusura con decreto nei casi previsti dall’art. 276 CCII, autorizzazioni all’accesso alle banche dati fiscali, termine di sessanta giorni per le domande dei creditori e blocco delle azioni esecutive individuali. Si tratta di un modello utile per liquidatori e gestori OCC nella fase di avvio delle liquidazioni controllate.