Art. 282 CCII – Effetti dell’esdebitazione del debitore incapiente
1. L’esdebitazione libera il debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, fatta eccezione per:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e, più in generale, i debiti aventi natura alimentare e i debiti per risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale;
b) i debiti per sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
2. L’esdebitazione ha effetto dalla data del decreto che la pronuncia.
3. Il decreto di esdebitazione deve essere comunicato a tutti i creditori, i quali, dalla data di comunicazione, non possono più agire esecutivamente nei confronti del debitore per i debiti estinti.
4. L’esdebitazione non libera i condebitori solidali del debitore, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.
5. Qualora entro quattro anni dal decreto di esdebitazione il debitore acquisisca risorse che gli avrebbero permesso di soddisfare i creditori in misura apprezzabile, i creditori possono richiedere la revoca del decreto di esdebitazione.
6. Il debitore che ha ottenuto l’esdebitazione ai sensi del presente capo non può beneficiare di una nuova esdebitazione nei successivi cinque anni.