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Normativa
Liquidazione Controllata

Art. 278 CCII – Esdebitazione nella liquidazione controllata

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il debitore persona fisica è ammesso all’esdebitazione al termine della procedura di liquidazione controllata, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il debitore ha cooperato allo svolgimento della procedura, fornendo le informazioni e la documentazione utile ai fini dell’accertamento del passivo e favorendo il più possibile il realizzo degli assets;
b) il debitore non ha ostacolato o ritardato lo svolgimento della procedura;
c) il debitore non ha beneficiato di un’altra esdebitazione nei precedenti cinque anni;
d) il debitore non ha già beneficiato per due volte dell’esdebitazione;
e) il debitore non ha distratto l’attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. L’esdebitazione ha effetto dalla data del decreto che la pronuncia. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori.

3. L’esdebitazione libera il debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, ad eccezione:
a) degli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) dei debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, delle sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. I creditori concorsuali non soddisfatti non possono procedere esecutivamente sui beni del debitore dopo la concessione dell’esdebitazione.