Art. 272 CCII – Chiusura della liquidazione controllata
1. La procedura di liquidazione controllata si chiude quando:
a) tutti i debiti sono stati soddisfatti o le obbligazioni sono state altrimenti estinte;
b) l’attivo è stato completamente liquidato;
c) si constata che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare i creditori neppure in parte.
2. Il liquidatore, al termine delle operazioni di liquidazione, presenta al giudice delegato il rendiconto finale della propria gestione, allegando la documentazione dei pagamenti eseguiti e l’elenco dei crediti rimasti insoddisfatti.
3. Il giudice delegato fissa l’udienza per la discussione del rendiconto, disponendo che ne sia data comunicazione ai creditori.
4. Il tribunale, udito il liquidatore, i creditori e il debitore, approva il rendiconto e, ricorrendone i presupposti, dichiara chiusa la procedura.
5. Con la chiusura della procedura:
a) il debitore riacquista la libera disponibilità del proprio patrimonio, salvi gli effetti dell’esdebitazione ottenuta;
b) cessano gli effetti della liquidazione controllata.
6. I creditori possono agire nei confronti del debitore per la parte dei crediti rimasta insoddisfatta, salvo che sia stata concessa l’esdebitazione ai sensi dell’articolo 278.