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Normativa
Piano del Consumatore

Art. 67 CCII – Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti.

2. La proposta di piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

3. Il piano può prevedere:
a) il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma;
b) la continuazione dell’attività lavorativa del consumatore;
c) la liquidazione dei beni del consumatore non necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa o professionale.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori estranei, salvo che ciò non determini un aggravamento dell’insolvenza.

5. Con il piano il consumatore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi e dei contributi, nonché dei relativi accessori, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, avuto anche riguardo al valore dei beni ceduti, al netto delle spese di procedura.