Art. 270 CCII – Inventario e programma di liquidazione
1. Il liquidatore, entro trenta giorni dall’apertura della procedura, redige l’inventario del patrimonio del debitore e lo deposita presso il tribunale. L’inventario contiene la descrizione dei beni e l’indicazione del loro valore.
2. Entro sessanta giorni dall’apertura della procedura, il liquidatore predispone il programma di liquidazione, che deve prevedere:
a) la modalità della liquidazione dei beni compresi nella procedura;
b) le condizioni di vendita e i criteri di stima dei singoli beni;
c) i tempi previsti per il completamento della liquidazione.
3. Sono esclusi dalla liquidazione:
a) i crediti impignorabili;
b) i beni e i redditi necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia, nella misura stabilita dal giudice delegato;
c) gli strumenti e i beni mobili necessari per l’esercizio dell’attività lavorativa o professionale del debitore.
4. Il debitore conserva la disponibilità dei beni esclusi dalla liquidazione e può continuare a svolgere la propria attività lavorativa o professionale.
5. Il programma di liquidazione è approvato dal giudice delegato, sentito il debitore, entro quindici giorni dal deposito.