Art. 273 CCII – Crediti prededucibili nella liquidazione controllata
1. Sono prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di liquidazione controllata, ivi compresi:
a) le spese della procedura, ivi compreso il compenso del liquidatore;
b) i crediti sorti per la continuazione dell’attività del debitore, se autorizzata dal giudice delegato;
c) i compensi dell’OCC per l’attività svolta prima e durante la procedura.
2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori, nell’ordine previsto dall’articolo 271.
3. Il giudice delegato, su istanza del liquidatore, può autorizzare il pagamento anticipato dei crediti prededucibili, quando ciò sia necessario per garantire la continuazione dell’attività o per evitare un danno irreparabile alla massa dei creditori.
4. Tra i crediti prededucibili rientrano anche quelli dei professionisti che abbiano prestato la propria opera nella procedura, nella misura ritenuta congrua dal giudice delegato.