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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: durata triennale ex art. 282 CCII e prededuzione limitata al compenso dell’OCC, esclusi gli advisor

Autorità

Tribunale

Sede

Savona

Data

05/12/2023

Estensore

Anna Ferretti

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 282 ccii durata triennale prededuzione compenso occ art. 277 ccii esdebitazione procedura familiare

Massima

La liquidazione controllata ha per espressa disposizione normativa (art. 282 CCII) la durata di tre anni, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione, sicché i pagamenti successivi volontariamente assunti dal debitore assurgono ad adempimento di obbligazione naturale. Nella procedura solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e non sono prededucibili ex art. 277 CCII, riferendosi tale norma ai crediti posteriori e non essendo l'assistenza dei professionisti obbligatoria per la predisposizione della domanda; il divieto di azioni esecutive e cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Due fratelli in stato di sovraindebitamento hanno chiesto congiuntamente l’apertura della liquidazione controllata dei loro beni. Il Tribunale di Savona, in composizione collegiale, ha ritenuto applicabile al procedimento la disciplina generale del procedimento unitario in forza del rinvio dell’art. 65, comma 2, CCII, ha verificato la completezza della documentazione e la rispondenza della relazione dell’OCC ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCII e ha accertato la condizione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, dichiarando aperta la procedura con esclusione dalla liquidazione di 1.000 euro mensili di reddito per ciascun debitore.

La sentenza affronta diversi nodi applicativi: la nominabilità del gestore designato dall’OCC quale liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b), CCII; la superfluità della declaratoria espressa del divieto di azioni esecutive, ormai effetto automatico dell’apertura ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, a differenza del regime della legge n. 3/2012; la durata triennale della procedura ex art. 282 CCII, con la precisazione che i pagamenti effettuati dal debitore dopo il triennio costituiscono adempimento di obbligazione naturale. Sul fronte dei costi, il collegio limita la prededuzione al solo compenso dell’OCC ex art. 6 CCII, negandola agli advisor del debitore, garantiti dal solo privilegio professionale, in quanto la loro assistenza non è presupposto necessario della domanda.

Il dispositivo scandisce con precisione gli adempimenti del liquidatore: aggiornamento dell’elenco creditori ex art. 272 CCII, formazione dello stato passivo ex art. 273 CCII, relazioni periodiche anche ai fini delle condizioni di esdebitazione ex artt. 280 e 281 CCII, rendiconto ex art. 275 CCII e chiusura ex art. 276 CCII, con calendario serrato delle vendite immobiliari. Una pronuncia-vademecum per la gestione operativa delle liquidazioni controllate familiari.

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