Normativa
Liquidazione Controllata

Art. 268 CCII – Apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento, quando non è in grado di proporre o eseguire un piano di ristrutturazione dei debiti o un concordato minore, o quando tali procedure non siano state omologate, può chiedere la propria liquidazione controllata.

2. La domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta con ricorso depositato presso il tribunale del luogo di residenza o della sede principale del debitore, unitamente:
a) all’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
b) all’elenco di tutti i beni del debitore;
c) alla documentazione fiscale degli ultimi tre anni;
d) all’indicazione delle procedure esecutive o cautelari pendenti.

3. Alla domanda è allegata la relazione dell’OCC che attesta lo stato di sovraindebitamento del debitore e contiene il giudizio sull’attendibilità della documentazione depositata.

4. La liquidazione controllata può essere chiesta anche dai creditori, e d’ufficio dal pubblico ministero, ricorrendone i presupposti.

5. Il tribunale, verificati i presupposti, apre la liquidazione controllata con decreto, nomina il liquidatore e il giudice delegato, e dispone le opportune forme di pubblicità.