Cessione del quinto inopponibile alla liquidazione controllata e immediata applicazione del correttivo-ter
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Massima
Le quote di stipendio assegnate in sede esecutiva o cedute volontariamente, maturate dopo l'apertura della liquidazione controllata, costituiscono attivo sopravvenuto da incamerare alla procedura: l'effetto traslativo della cessione si produce solo quando il credito viene a esistenza e non è opponibile alla massa, stante lo spossessamento ex artt. 268, 270 e 271 CCII e il richiamo agli artt. 150 e 151 CCII operato dall'art. 270, comma 5, CCII. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024 (correttivo-ter) si applicano immediatamente alle procedure pendenti: la procedura dura almeno tre anni ex art. 272, comma 3, CCII e all'OCC nominato liquidatore spetta un compenso unico liquidato dal giudice a fine procedura ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII, senza necessità di insinuazione al passivo.
Un lavoratore dipendente, gravato da debiti per oltre un milione di euro in larga parte derivanti dalla pregressa qualità di socio illimitatamente responsabile di una società cessata, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, composto dalla quota di metà dell’abitazione familiare e dal reddito da lavoro, in parte già attinto da un pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione.
La sentenza applica per la prima volta nel procedimento le novità del d.lgs. n. 136/2024 (correttivo-ter), entrato in vigore tra il deposito del ricorso e la decisione: il collegio ritiene la relazione del gestore conforme al nuovo art. 269, comma 2, CCII (cause dell’indebitamento e attestazione della possibilità di acquisire attivo ex art. 268, comma 3, CCII) e ricostruisce la durata della procedura alla luce dei novellati artt. 272 e 282 CCII, con apprensione dei redditi per almeno un triennio e prosecuzione oltre solo in difetto di esdebitazione. Centrale è poi l’affermazione dell’inopponibilità alla procedura delle assegnazioni e cessioni di quote di stipendio: trattandosi di crediti futuri, l’effetto traslativo successivo all’apertura non sottrae le somme al concorso, pena un’inammissibile deroga alla par condicio.
Il tribunale quantifica la somma mensile trattenibile dal debitore per il mantenimento familiare, ordina al datore di lavoro il versamento diretto delle eccedenze sul conto della procedura e chiarisce, ex art. 275, comma 3, CCII riformato, che al gestore-liquidatore spetta un compenso unico liquidato dal giudice a fine procedura, con acconti solo dopo riparti parziali. Una decisione-guida sulla transizione al correttivo-ter nella liquidazione controllata.