Art. 66 CCII – Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
1. Le funzioni di OCC sono svolte da organismi iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. Un apposito regolamento ministeriale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, disciplina i requisiti di iscrizione degli organismi nel registro, le cause di cancellazione e la loro vigilanza.
2. Possono svolgere le funzioni di OCC, previa iscrizione nella sezione apposita del registro di cui al comma 1:
a) gli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei notai;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. I professionisti iscritti agli ordini di cui al comma 2, lettera a), nonché i notai, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1, possono essere iscritti in un’apposita sezione del registro e svolgere le funzioni di OCC per i casi in cui il giudice lo ritenga opportuno in ragione della particolare natura o limitato valore economico delle poste in gioco.
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di organismi di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché presso i consigli degli ordini professionali, in quanto compatibili con quelle del presente codice.
5. L’OCC, tramite un proprio referente, designa il gestore della crisi che segue la procedura. Il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di cui al decreto di cui al comma 1.