Art. 276 CCII – Poteri del liquidatore e controllo giudiziario nella liquidazione controllata
1. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni compresi nella procedura e compie tutte le operazioni della liquidazione.
2. Il liquidatore:
a) prende in consegna i beni e i documenti del debitore;
b) esegue le formalità necessarie per l’opponibilità ai terzi del trasferimento dei beni;
c) esercita i diritti del debitore sui beni compresi nella procedura;
d) propone al giudice delegato il programma di liquidazione;
e) realizza l’attivo e paga i creditori secondo il piano di riparto approvato dal giudice delegato.
3. Il liquidatore agisce sotto il controllo del giudice delegato. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione o per il compimento di atti che possono pregiudicare gli interessi dei creditori, il liquidatore deve ottenere autorizzazione del giudice delegato.
4. Il giudice delegato può in qualsiasi momento:
a) convocare il liquidatore per ricevere informazioni e chiarimenti sull’andamento della liquidazione;
b) sostituire il liquidatore in caso di gravi inadempienze o di inidoneità allo svolgimento dell’incarico.
5. Il liquidatore ha diritto al compenso determinato dal giudice delegato in misura proporzionale all’attivo realizzato, secondo i criteri stabiliti con decreto ministeriale.