Normativa
Liquidazione Controllata

Art. 269 CCII – Effetti dell’apertura della liquidazione controllata

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Dalla data dell’apertura della liquidazione controllata:
a) il debitore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della procedura, salvo quanto previsto dall’articolo 270, comma 3;
b) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto agli altri creditori, salvo che vi sia autorizzazione del giudice delegato;
c) le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti l’apertura della procedura sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

2. Sono inefficaci rispetto ai creditori gli atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della procedura, salvo quelli autorizzati dal liquidatore.

3. L’apertura della liquidazione controllata determina la sospensione di tutte le procedure esecutive individuali, anche fiscali, iniziate prima dell’apertura della procedura.

4. I creditori con causa o titolo posteriore alla data di apertura della liquidazione non possono procedere esecutivamente sui beni compresi nella procedura.

5. Gli effetti della liquidazione controllata si producono anche nei confronti del coniuge del debitore per quanto riguarda i beni costituenti il fondo patrimoniale, se la liquidazione è aperta su istanza di un creditore la cui ragione di credito riguarda le esigenze della famiglia.