Art. 281 CCII – Procedimento di esdebitazione del debitore incapiente
1. La domanda di esdebitazione del debitore incapiente è depositata dal debitore mediante ricorso al tribunale competente, corredato della documentazione attestante l’assenza di beni e redditi e della relazione dell’OCC di cui all’articolo 280, comma 4.
2. Il tribunale fissa l’udienza, disponendo che ne sia data comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima. I creditori possono depositare osservazioni scritte entro dieci giorni prima dell’udienza.
3. Il giudice, sentiti il debitore, i creditori e l’OCC, pronuncia l’esdebitazione con decreto, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 280.
4. Il decreto che pronuncia l’esdebitazione o che la rigetta è comunicato al debitore, ai creditori e all’OCC.
5. Avverso il decreto che pronuncia l’esdebitazione o che la nega, il debitore e i creditori possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile.
6. Il decreto definitivo che pronuncia l’esdebitazione è trascritto nel registro delle imprese, se il debitore esercita o ha esercitato attività d’impresa.