Liquidazione controllata: niente prededuzione per il legale del debitore e nomina di liquidatore diverso dall’OCC carente
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Nella liquidazione controllata il compenso del gestore OCC è prededucibile ex art. 6 CCII, mentre il compenso del legale che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso non gode di prededuzione e va insinuato al passivo; le carenze della relazione ex art. 269, comma 2, CCII costituiscono giustificato motivo per nominare liquidatore un professionista diverso dal gestore OCC, mentre l'apprensione della quota di reddito non può eccedere il triennio previsto per l'esdebitazione ex art. 282 CCII (Corte cost. n. 6/2024).
Una persona fisica disoccupata, con pregressa attività d’impresa cessata da anni, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata a fronte di un’esposizione debitoria di circa 60.000 euro, a fronte di un patrimonio costituito da quote di immobili in comproprietà, già oggetto di esecuzione immobiliare presso altro tribunale, e priva di redditi propri, essendo il nucleo familiare mantenuto dal coniuge, che aveva depositato separata domanda di liquidazione controllata.
Il Tribunale di Forlì ha colto l’occasione per puntualizzare diversi profili applicativi: l’applicabilità al procedimento della documentazione di cui all’art. 39 CCII in forza del rinvio dell’art. 271, comma 5, CCII; il carattere generale dello spossessamento, che rende irrilevante il piano liquidatorio proposto dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell’attivo ex artt. 272 e 274 CCII; la natura prededucibile del solo compenso del gestore OCC ex art. 6 CCII, con esclusione del compenso del difensore del debitore, non essendo necessaria l’assistenza tecnica per la domanda; la durata della procedura alla luce dell’art. 276 CCII e della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024, con apprensione del reddito limitata al triennio rilevante per l’esdebitazione ex art. 282 CCII.
Di particolare interesse pratico è la decisione di nominare liquidatore un professionista diverso dal gestore OCC, motivata dalle evidenti carenze della relazione particolareggiata: mancato aggiornamento sugli esiti dell’asta, omessa allegazione degli atti dell’esecuzione, mancata spiegazione del deposito di ricorsi separati per i coniugi con aggravio di costi e improprio riferimento a una durata quadriennale ormai superata. La pronuncia richiama così gli OCC a standard qualitativi elevati, pena la perdita dell’incarico di liquidatore.