Liquidazione controllata della società di persone estesa ai soci illimitatamente responsabili e inopponibilità delle cessioni del quinto
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Nella liquidazione controllata di una società di persone, la verifica dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII va compiuta nei soli riguardi della società, poiché ai sensi dell'art. 270 CCII la sentenza di apertura produce automaticamente effetto nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, trovando applicazione le disposizioni degli artt. 256 e 257 CCII. L'apertura della procedura determina lo spossessamento del debitore e il concorso formale e sostanziale dei creditori, con conseguente inopponibilità alla procedura delle cessioni del quinto dello stipendio anteriormente stipulate e necessità di accertamento di tutti i crediti, anche prelatizi e prededucibili, nelle forme dello stato passivo in applicazione analogica dell'art. 151 CCII.
Una società in nome collettivo inattiva e cancellata dalla partita IVA, insieme ai due soci coniugi illimitatamente responsabili, chiede l’apertura della liquidazione controllata. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accerta i requisiti dimensionali dell’impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII e lo stato di insolvenza della società, richiamando la nozione consolidata di impotenza economico-patrimoniale non transitoria elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.
La sentenza afferma che, in caso di società di persone, la verifica dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII riguarda la sola società: per i soci illimitatamente responsabili l’estensione degli effetti è automatica ai sensi dell’art. 270 CCII, con applicazione degli artt. 256 e 257 CCII dettati per la liquidazione giudiziale. Di particolare rilievo pratico è l’affermazione dell’inopponibilità alla procedura delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate prima dell’apertura: lo spossessamento e il concorso formale e sostanziale dei creditori impongono che anche i crediti muniti di prelazione o prededucibili siano accertati nelle forme dello stato passivo, in applicazione analogica dell’art. 151 CCII.
Il collegio determina in mille euro mensili per ciascun socio la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, esclude dall’attivo i veicoli di modesto valore necessari per il lavoro e scandisce gli adempimenti del liquidatore: programma ex art. 272 CCII, stato passivo ex art. 273 CCII, rendiconti semestrali con le informazioni rilevanti per l’esdebitazione ex artt. 280 e 282 CCII, sino al decreto di chiusura ex art. 276 CCII. Un modello completo per la gestione delle liquidazioni controllate societarie.