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Normativa
Liquidazione Controllata

Art. 275 CCII – Azioni revocatorie nella liquidazione controllata

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il liquidatore può proporre, previa autorizzazione del giudice delegato, le azioni revocatorie previste dagli articoli 2901 e seguenti del codice civile.

2. Il liquidatore può altresì proporre, previa autorizzazione del giudice delegato, l’azione revocatoria speciale di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come richiamata dal presente codice.

3. Le azioni revocatorie si prescrivono nel termine di tre anni dalla data di apertura della liquidazione controllata.

4. Sono revocabili gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla pubblicazione del decreto di apertura della liquidazione controllata, quando:
a) il debitore era in stato di sovraindebitamento;
b) la controparte conosceva lo stato di sovraindebitamento del debitore.

5. Sono sempre revocabili, se compiuti nell’anno anteriore all’apertura della procedura:
a) i pagamenti di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento;
b) i pagamenti di debiti pecuniari non ancora scaduti.