Art. 274 CCII – Accertamento del passivo nella liquidazione controllata
1. Entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione controllata, il liquidatore esamina la documentazione depositata dal debitore e invia a ciascun creditore risultante dall’elenco depositato dal debitore comunicazione dell’avvenuta apertura della procedura, invitandolo a trasmettere la propria domanda di ammissione al passivo.
2. Il creditore che intende far valere il proprio credito deve presentare la domanda di ammissione al passivo entro il termine stabilito dal giudice delegato con il decreto di apertura della procedura.
3. Il liquidatore, entro sessanta giorni dal termine stabilito per le domande, forma il progetto di stato passivo e lo deposita presso il tribunale.
4. Il giudice delegato, sentiti il debitore e i creditori che hanno presentato osservazioni, approva o modifica il progetto di stato passivo e rende esecutivo lo stato passivo con decreto.
5. Avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, il debitore e i creditori possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.