Liquidazione controllata familiare: domanda unica ammissibile, uso provvisorio della casa e liquidatore OCC anche senza iscrizione all’albo ex art. 356 CCII
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Massima
È ammissibile un'unica domanda di apertura della liquidazione controllata da parte di membri della stessa famiglia conviventi o con sovraindebitamento di origine comune, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII come novellato dal d.lgs. 136/2024, ferma la distinzione delle masse attive e passive; i limiti reddituali ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII vanno fissati dal giudice delegato con separato provvedimento. Non osta alla nomina a liquidatore dell'OCC ex art. 269 CCII la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 356 CCII, non richiamato dall'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, che si pone come norma speciale; il compenso unitario dell'OCC-liquidatore è liquidato a fine procedura ex art. 275, comma 3, CCII, mentre il compenso del difensore non è assistito da prededuzione, anche alla luce dell'abrogazione dell'art. 277, comma 2, CCII.
Un imprenditore commerciale minore, titolare di un’attività ormai cessata di fatto, e la convivente consumatrice presentavano un’unica domanda di apertura della liquidazione controllata, con un sovraindebitamento comprovato da precetti, decreti ingiuntivi e debiti da finanziamento sproporzionati rispetto ai redditi familiari. Il Tribunale di Terni, in composizione collegiale, scioglie numerosi nodi applicativi della procedura cosiddetta familiare.
La sentenza afferma anzitutto l’ammissibilità della domanda unica di liquidazione controllata per i familiari conviventi o con indebitamento di origine comune, oggi espressamente prevista dall’art. 66, comma 1, CCII dopo il d.lgs. 136/2024, ferma la separazione delle masse. Chiarisce poi che le misure protettive non vanno richieste, derivando il blocco delle azioni esecutive ex lege dagli artt. 150 e 270, comma 5, CCII e la sospensione degli interessi dall’art. 268, comma 5, CCII; che i limiti di cui all’art. 268, comma 4, lett. b), CCII competono al giudice delegato con separato provvedimento; e che il tribunale può autorizzare l’uso provvisorio dell’abitazione familiare e dell’autoveicolo necessario per il lavoro fino all’aggiudicazione definitiva. Centrale è infine la questione della nomina a liquidatore dell’OCC non iscritto all’albo ex art. 356 CCII: l’art. 270, comma 2, lett. b), CCII, quale norma speciale, non richiama gli artt. 356 e 358 CCII e consente la conferma.
Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata per entrambi i debitori, nomina liquidatore l’OCC, assegna i termini per le domande ex art. 201 CCII richiamando la proroga ex art. 272, comma 1, e le domande tardive ex art. 273, comma 5, CCII, e detta i principi sui compensi: liquidazione unitaria a fine procedura ex art. 275, comma 3, CCII per l’OCC-liquidatore e insinuazione al passivo, senza prededuzione, per il compenso del difensore-advisor. Una pronuncia ricca di indicazioni operative per la gestione delle liquidazioni controllate familiari.