Art. 76 CCII – Procedimento del concordato minore
1. Il giudice, con il decreto di apertura della procedura:
a) nomina un giudice delegato per la procedura;
b) ordina la comunicazione della proposta ai creditori;
c) stabilisce il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i creditori devono far pervenire all’OCC la loro adesione o le osservazioni alla proposta;
d) dispone, ove occorra, i mezzi idonei a preservare l’integrità del patrimonio del debitore.
2. Tra la data del decreto e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.
3. Con il decreto di apertura della procedura, e per tutta la durata della stessa:
a) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto agli altri creditori, salvo che vi sia autorizzazione del giudice;
b) le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti il decreto sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;
c) i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni del debitore.
4. Sino alla comunicazione ai creditori della proposta e della relazione dell’OCC è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.