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Normativa
Piano del Consumatore

Art. 71 CCII – Esecuzione del piano e revoca dell’omologazione

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. L’OCC risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione del piano e vigila sull’adempimento dello stesso, riferendone periodicamente al giudice.

2. Se il debitore non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se la situazione patrimoniale, economica o finanziaria del debitore risulta deteriorata o se il debitore ha tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, il giudice, su istanza di un creditore o dell’OCC o su propria iniziativa, revoca l’omologazione.

3. Con la revoca dell’omologazione il giudice, su istanza di uno o più creditori, converte il piano in liquidazione controllata, quando ne sussistono i presupposti.

4. In caso di inadempimento da parte del debitore, i creditori riacquistano il diritto di agire esecutivamente per il soddisfacimento dei propri crediti.

5. Il decreto di revoca è comunicato ai creditori e al debitore e deve essere trascritto, a cura del cancelliere, ove il piano abbia comportato la cessione di beni immobili o di beni mobili registrati.