Liquidazione controllata: la cessione del quinto della pensione è inopponibile alla procedura dopo l’apertura
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Massima
Nella liquidazione controllata la cessione del quinto della pensione in essere è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendo il creditore cessionario concorrere nel rispetto della par condicio. La liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore ex art. 268, comma 4, CCII, sicché l'autovettura non può esserne esclusa, potendosi solo disporne la non immediata consegna ex art. 270, comma 2, lett. e) CCII; il divieto di azioni esecutive e cautelari è effetto automatico dell'apertura ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
Una pensionata in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII chiede l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, costituito essenzialmente dal reddito pensionistico, da un’autovettura e da liquidità messa a disposizione da un familiare. La relazione dell’OCC, conforme all’art. 269, comma 2, CCII, attesta la completezza della documentazione, e la durata della procedura è indicata in quattro anni in vista del migliore soddisfacimento dei creditori.
Due i nodi giuridici affrontati. Il primo riguarda la sorte della cessione del quinto della pensione in corso: il collegio, aderendo all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito formatosi anche sotto la legge n. 3/2012, ne afferma l’inopponibilità alla procedura dopo l’apertura, disponendo la cessazione immediata delle trattenute e il concorso del cessionario secondo la par condicio. Il secondo concerne il perimetro dello spossessamento: poiché la liquidazione controllata investe tutto il patrimonio salvo le eccezioni dell’art. 268, comma 4, CCII, l’autovettura non può essere esclusa, ma le esigenze di mobilità giustificano la non immediata consegna ex art. 270, comma 2, lett. e) CCII.
Il Tribunale apre la procedura, esclude dalla liquidazione la quota di pensione di 884 euro mensili necessaria al mantenimento, assegna il termine di 90 giorni per le domande ex art. 201 CCII e scandisce gli adempimenti del liquidatore: programma di liquidazione ex art. 272 CCII, stato passivo ex art. 273 CCII, rapporti semestrali anche ai fini dell’esdebitazione ex artt. 280 e 281 CCII, relazione finale ex art. 282 CCII, rendiconto ex art. 275, comma 3, CCII e chiusura ex art. 276 CCII. La sentenza consolida l’indirizzo che neutralizza le cessioni del quinto nelle procedure liquidatorie da sovraindebitamento, a tutela della massa.