Art. 68 CCII – Deposito della proposta di piano
1. La proposta di piano è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o della sede principale del debitore, unitamente:
a) all’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
b) all’indicazione dei beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano da parte dell’OCC;
c) all’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, con indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
2. La proposta di piano contiene l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, nonché delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
3. La proposta di piano è accompagnata da una relazione particolareggiata dell’OCC, che contiene:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore;
d) l’indicazione del fatto che il soggetto non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non ha colposamente determinato il sovraindebitamento.