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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Casa familiare nella liquidazione controllata: si applica l’art. 147, comma 2, CCII e il debitore può abitarvi fino alla liquidazione

Autorità

Tribunale

Sede

Ferrara

Data

07/12/2023

Estensore

Stefano Giusberti

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata casa di abitazione art. 147 ccii art. 275 ccii reclamo art. 124 ccii giudice delegato art. 270 ccii

Massima

Nella liquidazione controllata, in difetto di una disciplina generale del reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato, si applica per analogia l'art. 124 CCII previsto per la liquidazione giudiziale, come confermato dai richiami contenuti negli artt. 273 e 275 CCII. In forza del rinvio dell'art. 275, comma 2, CCII alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, e quindi dell'art. 216, comma 2, CCII, trova applicazione l'art. 147, comma 2, CCII: la casa di abitazione del debitore, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione sua e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione, sicché sull'istanza di autorizzazione all'occupazione il giudice deve dichiarare non luogo a provvedere.

Un debitore ammesso su sua istanza alla liquidazione controllata, il cui stipendio era in larga parte acquisito alla procedura, ha chiesto al giudice delegato l’autorizzazione a continuare ad abitare con la famiglia nell’immobile residenziale compreso nel patrimonio da liquidare, deducendo il mutamento sopravvenuto delle proprie condizioni reddituali. Respinta l’istanza, ha proposto reclamo al collegio ai sensi dell’art. 124 CCII.

Il Tribunale di Ferrara risolve anzitutto il problema dell’ammissibilità del rimedio: la collocazione della liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) nel titolo dedicato alla liquidazione giudiziale e i richiami espressi all’art. 124 contenuti negli artt. 273, ultimo comma, e 275, ultimo comma, CCII rendono applicabile in via analogica il reclamo generale avverso i provvedimenti del giudice delegato. Nel merito, il collegio coordina l’art. 270, comma 2, lett. e), CCII, che consente al tribunale di autorizzare l’utilizzo di beni del patrimonio in presenza di gravi e specifiche ragioni, con l’art. 147, comma 2, CCII, applicabile alla liquidazione controllata in forza del rinvio dell’art. 275, comma 2, CCII alle disposizioni sulle vendite e, per esse, dell’art. 216, comma 2, CCII: la casa necessaria all’abitazione del debitore e della famiglia non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione, secondo una regola unitaria che accomuna esecuzione individuale (art. 560 c.p.c.), liquidazione giudiziale e liquidazione controllata.

Ne consegue che il giudice delegato non aveva il potere di rigettare l’istanza, dovendo dichiarare non luogo a provvedere: il diritto di abitare la casa familiare fino alla vendita discende direttamente dalla legge. Il decreto, che compensa le spese per la novità della questione, costituisce un precedente di rilievo per la tutela abitativa del sovraindebitato nelle liquidazioni controllate.

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