Art. 277 CCII – Piano di riparto e ripartizioni nella liquidazione controllata
1. Quando l’attivo è sufficiente per consentire una distribuzione ai creditori, il liquidatore predispone il piano di riparto e lo deposita presso il tribunale. Il piano di riparto deve indicare:
a) le somme disponibili per la distribuzione;
b) i criteri di distribuzione applicati;
c) le somme spettanti a ciascun creditore, nell’ordine di priorità stabilito dalla legge.
2. Il giudice delegato approva il piano di riparto e dispone le formalità per la sua comunicazione ai creditori.
3. I creditori possono proporre opposizione al piano di riparto entro quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sull’opposizione.
4. Approvato definitivamente il piano di riparto, il liquidatore procede al pagamento delle somme spettanti a ciascun creditore.
5. Le somme che non possono essere distribuite per irreperibilità del creditore sono depositate su un conto corrente bancario aperto in nome della procedura. Se entro cinque anni dalla chiusura della procedura i creditori non si manifestano, le somme sono versate a favore dello Stato.
6. La distribuzione deve rispettare il seguente ordine: crediti prededucibili, crediti privilegiati secondo il rispettivo grado, crediti chirografari in misura proporzionale.