Liquidazione controllata: mantenimento del debitore parametrato ai dati ISTAT e spese legali del ricorso fuori dalla prededuzione
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Massima
Nella liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII la somma necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia, esclusa dalla liquidazione, va determinata in conformità alla spesa media ISTAT per una famiglia di analoga composizione, tenuto conto delle spese documentate ed essenziali, mentre ogni somma eccedente deve essere messa a disposizione del liquidatore, con obbligo di rendicontazione periodica rilevante anche ai fini dell'esdebitazione. Il compenso dell'OCC costituisce spesa in prededuzione, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata non sono prededucibili e devono essere insinuate al passivo secondo i criteri di legge.
Un lavoratore dipendente con un passivo di circa 375.000 euro, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile minimo e di un reddito mensile di circa 2.725 euro, ha chiesto in proprio l’apertura della liquidazione controllata con l’ausilio dei gestori della crisi nominati dall’OCC. Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, verifica la competenza ex art. 27 CCII e i presupposti degli artt. 268 e 269 CCII, ravvisando lo stato di sovraindebitamento nel divario tra passivo, patrimonio e differenziale reddituale.
Tre i profili di interesse. Primo: la somma necessaria al mantenimento viene quantificata sulla base della spesa media ISTAT per famiglia di analoga composizione, considerate le spese documentate (canone di locazione, abbonamenti ferroviari per ragioni di lavoro, assistenza al genitore), con obbligo del debitore di documentare trimestralmente al liquidatore entrate e spese, anche in vista del futuro giudizio di esdebitazione, essendo emersi in passato pagamenti in favore di sale gioco. Secondo: il compenso dell’OCC è prededucibile ex art. 6 CCII, mentre le spese legali per l’assistenza nel ricorso introduttivo non godono della prededuzione e vanno insinuate al passivo. Terzo: il gestore OCC viene confermato liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b), CCII in quanto iscritto all’albo di cui all’art. 356 CCII.
La sentenza dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina giudice delegato e liquidatore, assegna ai creditori il termine di sessanta giorni per le domande ex art. 201 CCII e disciplina la messa a disposizione delle somme eccedenti il mantenimento. Decisione utile per orientare la prassi su quantificazione del mantenimento e perimetro della prededuzione nelle liquidazioni controllate.