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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: cessione del quinto inopponibile e apprensione dei redditi fino all’esdebitazione triennale

Autorità

Tribunale

Sede

Reggio Emilia

Data

12/12/2022

Estensore

Simona Boiardi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata cessione del quinto inopponibilità art. 268 ccii art. 282 ccii esdebitazione quota di reddito durata della procedura

Massima

Nella liquidazione controllata aperta ai sensi degli artt. 268 e 270 CCII la cessione del quinto dello stipendio, quale cessione di crediti futuri, è inopponibile alla procedura per i ratei maturati dopo la sua apertura, attesa l'assimilazione della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale quanto a spossessamento e concorsualità. L'apprensione delle quote di reddito eccedenti il mantenimento del debitore e della famiglia, fissate ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, costituisce attività liquidatoria e può proseguire soltanto fino alla dichiarazione di esdebitazione che, ai sensi degli artt. 280, 281 e 282 CCII, interviene decorsi tre anni dall'apertura.

Un debitore persona fisica non imprenditore, con debiti residui superiori a 500.000 euro e quale unica entrata uno stipendio di circa 1.250 euro mensili, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII. Il Tribunale di Reggio Emilia ricostruisce preliminarmente la disciplina processuale applicabile, ritenendo la domanda soggetta al procedimento unitario del Titolo III CCII nei limiti di compatibilità, senza necessità di udienza in assenza di specifici contraddittori e con potere del giudice di sollecitare integrazioni documentali.

Sul piano sostanziale la sentenza affronta due questioni di grande impatto pratico: l’opponibilità della cessione del quinto dello stipendio e la durata dell’apprensione dei redditi futuri. Quanto alla prima, trattandosi di cessione di crediti futuri, l’effetto traslativo non si produce per i ratei maturati dopo l’apertura della procedura, che è caratterizzata da spossessamento e concorso formale e sostanziale dei creditori al pari della liquidazione giudiziale. Quanto alla seconda, l’acquisizione delle quote di reddito eccedenti il limite di mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII è attività liquidatoria che non può proseguire oltre la dichiarazione di esdebitazione, ottenibile decorsi tre anni dall’apertura ai sensi degli artt. 280-282 CCII.

Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, fissa in 1.080 euro mensili la quota di reddito esclusa dalla liquidazione e detta al liquidatore un articolato programma di adempimenti ex artt. 272 e seguenti CCII, fino alla relazione finale funzionale all’esdebitazione ex art. 282 CCII. La pronuncia è un riferimento operativo completo per OCC e liquidatori sul perimetro dell’attivo, sul trattamento della cessione del quinto e sull’orizzonte temporale triennale della procedura.

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