Liquidazione controllata: cessioni del quinto e assegnazioni di stipendi futuri inopponibili alla procedura
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Massima
Nella liquidazione controllata le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della procedura costituiscono attivo da acquisire alla massa: sia la cessione del quinto sia l'ordinanza di assegnazione di crediti stipendiali futuri emessa in esito a esecuzione presso terzi conclusasi prima dell'apertura sono inopponibili alla procedura, poiché l'effetto traslativo si produce solo quando i crediti vengono ad esistenza e i pagamenti del terzo successivi all'apertura sono inefficaci, dovendo il creditore assegnatario soddisfarsi nel concorso ex artt. 270, comma 5, 150 e 151 CCII. La valutazione della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, pur prevista dall'art. 269, comma 2, CCII, non è condizione di ammissibilità del ricorso, restando riservata alla fase dell'esdebitazione ex artt. 280 e 282, comma 2, CCII.
Una lavoratrice dipendente, esposta per oltre 125.000 euro prevalentemente verso intermediari finanziari per debiti contratti su sollecitazione dell’ex convivente, chiedeva al Tribunale di Reggio Emilia l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, costituito unicamente dallo stipendio mensile, gravato da cessioni del quinto e pignoramenti.
La sentenza si segnala per due passaggi. In primo luogo, alla luce del correttivo ter (d.lgs. 136/2024), chiarisce che l’indicazione nella relazione OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore ex art. 269, comma 2, CCII non integra una condizione di ammissibilità, restando ogni valutazione sulle preclusioni rinviata alla fase dell’esdebitazione ex artt. 280 e 282 CCII. In secondo luogo, ricostruisce la sorte delle trattenute stipendiali: poiché l’attuazione dell’ordinanza di assegnazione si compie solo con il pagamento del terzo e l’effetto traslativo della cessione di crediti futuri si produce quando questi vengono ad esistenza, le quote di stipendio maturate dopo l’apertura, in quanto attivo sopravvenuto, sono acquisite alla massa, mentre cessionari e assegnatari devono partecipare al concorso secondo gli artt. 270, comma 5, 150 e 151 CCII, a tutela della par condicio creditorum.
Il tribunale dichiara aperta la procedura, fissa in via immediata la somma mensile riservata al mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII e dichiara inopponibili le cessioni del quinto in corso. La pronuncia consolida un orientamento di grande impatto pratico per i debitori con stipendio eroso da trattenute.