Liquidazione controllata aperta su istanza dei creditori: apprensione dei redditi limitata al triennio dell’esdebitazione e soglie di impignorabilità ex art. 545 c.p.c.
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Massima
Nella liquidazione controllata aperta su ricorso dei creditori ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, l'acquisizione dei redditi futuri del debitore non può proseguire oltre i tre anni, in coerenza con l'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 CCII e in applicazione analogica dell'art. 281 CCII, mentre la liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio prosegue fino a esaurimento. Le esclusioni di cui all'art. 268, comma 4, lett. a) e b), CCII sono cumulative e non alternative: la quota lasciata al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non può mai essere inferiore ai limiti di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. (quattro quinti o metà dello stipendio in caso di concorso di cause).
Il Tribunale di Rimini si pronuncia su un ricorso per l’apertura della liquidazione controllata promosso non dal debitore ma dai suoi creditori, ex dipendenti muniti di sentenza di condanna definitiva, nei confronti di un imprenditore individuale edile qualificabile come imprenditore minore. Il debitore, privo di patrimonio e con debiti documentati per oltre 370.000 euro, si era rimesso al Tribunale sulla domanda di liquidazione controllata, contestando però lo stato di insolvenza.
La sentenza affronta tre questioni centrali della liquidazione controllata ad iniziativa dei creditori ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCII: la nozione di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale; la durata della procedura quando l’attivo è costituito prevalentemente da redditi futuri; il coordinamento tra le esclusioni dalla liquidazione previste dall’art. 268, comma 4, lett. a) e b), CCII e i limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura e fissa principi di rilevante interesse operativo: l’apprensione delle quote di reddito non ancora maturate non può protrarsi oltre il triennio, in coerenza con l’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII e in applicazione analogica dell’art. 281 CCII, salva la prosecuzione della liquidazione dei beni già acquisiti; la quota di stipendio o pensione lasciata al debitore non può mai scendere sotto le soglie di impignorabilità, potendo solo essere fissata in misura pari o superiore; in assenza della relazione dell’OCC, tipica delle procedure attivate dai creditori, la determinazione della quota disponibile è rimessa al giudice delegato. Indicazioni preziose per liquidatori e advisor nelle procedure ex art. 270 CCII.