TFR e liquidazione controllata: acquisizione integrale se esigibile, nei limiti del quinto se matura nel triennio
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Massima
Nella liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII il trattamento di fine rapporto, credito retributivo differito che matura progressivamente, è acquisibile all'attivo secondo il regime dell'art. 268, comma 4, lett. a), CCII e dell'art. 545 c.p.c.: se divenuto esigibile prima dell'apertura della procedura entra integralmente nell'attivo; se diviene esigibile nel corso del triennio è apprensibile nei limiti del quinto ex art. 545 c.p.c.; il liquidatore non può chiederne la liquidazione anticipata prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Un lavoratore dipendente, gravato da un passivo di circa 93.700 euro a fronte di disponibilità liquide minime, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata mettendo a disposizione una quota dello stipendio per tre anni, stimata in circa 19.200 euro. L’OCC segnalava la presenza di un fondo TFR maturato di oltre 17.000 euro, ponendo la questione della sua acquisibilità alla procedura.
Il Tribunale di Parma ricostruisce la natura del trattamento di fine rapporto quale retribuzione differita che matura anno per anno ma diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto, e ne coordina la disciplina con l’art. 268, comma 4, CCII: il richiamo espresso della lett. a) all’art. 545 c.p.c. regola l’apprensione delle indennità relative al rapporto di lavoro. Ne deriva un triplice principio: acquisizione integrale del TFR già esigibile all’apertura; impossibilità per il liquidatore di chiedere anticipazioni delle somme accantonate; apprensione nei limiti del quinto se l’esigibilità matura nel triennio. La sentenza ribadisce inoltre che il compenso di advisor e difensori non può eccedere quello dell’OCC e che compensi e spese devono rispettare i limiti degli artt. 16 e 18 del d.m. 202/2014.
Il Tribunale apre quindi la procedura, fissa in 1.050 euro mensili la soglia di mantenimento del nucleo familiare ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII e detta il programma degli adempimenti del liquidatore fino alla chiusura ex art. 276 CCII, con indicazioni rilevanti ai fini dell’esdebitazione ex artt. 280 e 282 CCII. Pronuncia utile per la prassi degli OCC nella gestione del TFR dei sovraindebitati lavoratori dipendenti.