La modestia dell’attivo non rende inammissibile la liquidazione controllata chiesta dal debitore: l’utilità per i creditori non è condizione di accesso
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Massima
L'art. 268 CCII non condiziona l'apertura della liquidazione controllata richiesta dallo stesso debitore alla previa utilità per i creditori o a una soglia minima di attivo distribuibile: l'eccezione di incapienza opera solo quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti del debitore persona fisica e l'OCC attesti l'impossibilità di acquisire attivo neppure mediante azioni giudiziarie. Le condizioni ostative vanno interpretate restrittivamente, anche alla luce della funzione esdebitativa della procedura ex artt. 280 e 282 CCII, sicché l'entità modesta dell'attivo messo a disposizione, inclusa la finanza esterna, non determina l'inammissibilità della domanda.
Una debitrice sovraindebitata per circa 390.000 euro, in gran parte verso l’erario, si vedeva respingere dal Tribunale la domanda di apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, composto da un’autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo e da una somma di 15.000 euro offerta da un familiare: secondo il primo giudice essa era, nella sostanza, incapiente e avrebbe dovuto semmai accedere all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII. Avverso il decreto veniva proposto reclamo alla Corte d’Appello ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 50 CCII.
La Corte ricostruisce sistematicamente i presupposti della liquidazione controllata: l’art. 268 CCII richiede lo stato di crisi o di insolvenza, non anche un giudizio preventivo di utilità per i creditori; la barriera dell’incapienza, attestata dall’OCC, è eccezione opponibile solo alla domanda del creditore verso il debitore persona fisica. Né la chiusura anticipata ex art. 276 CCII, che richiama l’art. 233 CCII, presuppone percentuali minime di riparto. Le condizioni ostative, in quanto limitative dell’accesso all’esdebitazione triennale ex artt. 280 e 282 CCII, sono di stretta interpretazione.
In riforma del decreto reclamato, la Corte dichiara aperta la liquidazione controllata, con rimessione degli atti al Tribunale per i provvedimenti ex art. 270, comma 2, CCII, valorizzando anche la liquidità apportata da finanza esterna. La pronuncia rafforza la lettura favor debitoris della liquidazione controllata come canale di accesso all’esdebitazione anche in presenza di patrimoni modesti.