Liquidazione controllata ammissibile anche con sola finanza esterna e senza beni da liquidare
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Massima
È ammissibile l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII anche quando il debitore, privo di beni mobili e immobili liquidabili, metta a disposizione della massa esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi in funzione della procedura (c.d. finanza esterna): il richiamo all'art. 233 CCII operato dall'art. 276 CCII conferma che la procedura può essere aperta anche senza beni da liquidare, salva la successiva chiusura ove manchi ogni possibilità di pagamento dei creditori. L'accesso con soli flussi finanziari esterni non elude la valutazione di meritevolezza, che resta necessaria ai fini dell'esdebitazione nei termini dell'art. 282, comma 2, CCII con riguardo alla genesi del sovraindebitamento.
Un ex imprenditore, titolare di una società cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno e quindi non più assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 33 CCII, disoccupato e con un patrimonio costituito dalla sola autovettura di modesto valore, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata mettendo a disposizione dei creditori, a fronte di debiti per circa 89.000 euro, una finanza esterna di 15.000 euro erogata da un familiare.
Il Tribunale di Nola affronta il tema dell’ammissibilità della liquidazione controllata in assenza di beni presenti e futuri, con apporto esclusivo di finanza esterna, e lo risolve in senso positivo: il richiamo all’art. 233 CCII contenuto nell’art. 276 CCII dimostra che la procedura può essere aperta anche senza beni da liquidare, arrestandosi solo quando manchi ogni possibilità di soddisfacimento; inoltre, ammessa l’apertura nella sola prospettiva di acquisizione di beni futuri, in coerenza con il carattere universale della procedura, non vi è ragione di escluderla quando la sopravvenienza sia costituita da somme erogate da terzi senza obbligo di restituzione. Né tale accesso elude la valutazione di meritevolezza, che l’art. 282, comma 2, CCII riserva alla fase dell’esdebitazione con riguardo alla genesi del sovraindebitamento.
Verificati i presupposti soggettivi e il superamento della soglia di 50.000 euro ex art. 268, comma 2, CCII, la sentenza apre la procedura, nomina liquidatore il gestore già designato dall’OCC ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII e scandisce gli adempimenti su stato passivo (art. 273 CCII), rendiconto (art. 275 CCII) e chiusura non prima del triennio (art. 276 CCII), con relazioni periodiche ai fini dell’esdebitazione ex art. 280 CCII. Una pronuncia di forte impatto pratico per i debitori incapienti che possono contare sul sostegno economico di familiari in funzione esdebitatoria.