Liquidazione controllata: tredicesima alla procedura, cessione del quinto inopponibile e liquidatore solo se iscritto all’albo ex art. 356 CCII
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Massima
Nella liquidazione controllata la cessione del quinto dello stipendio in essere è inopponibile alla procedura dopo l'apertura; ove lo stipendio mensile coincida con la quota necessaria al mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, può disporsi l'esclusione delle dodici mensilità e l'acquisizione alla procedura della sola tredicesima. I criteri di nomina del liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b) CCII vanno coordinati con l'art. 356 CCII: la mancata iscrizione del gestore designato all'albo dei gestori della crisi costituisce giustificato motivo per non confermarlo liquidatore.
Un lavoratore dipendente, unico percettore di reddito di un nucleo familiare comprendente moglie e figlia disoccupate, chiede l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il procedimento, soggetto alla disciplina del procedimento unitario in virtù del rinvio dell’art. 65, comma 2, CCII, si svolge con convocazione del debitore e integrazione della relazione dell’OCC, che attesta ai sensi dell’art. 268, comma 3, CCII la possibilità di acquisire attivo da distribuire.
Tre i passaggi qualificanti. Anzitutto la neutralizzazione della cessione del quinto dello stipendio, dichiarata inopponibile alla procedura dopo l’apertura in continuità con l’orientamento formatosi sotto la legge n. 3/2012. In secondo luogo la calibratura della quota di mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII: determinata in 1.630 euro mensili a fronte di uno stipendio di circa 1.670 euro per tredici mensilità, essa porta a lasciare al debitore le dodici mensilità ordinarie e ad acquisire alla procedura la sola tredicesima, oltre a ogni reddito eccedente; viene inoltre esclusa l’autovettura vetusta necessaria al lavoro. Infine la nomina del liquidatore: il gestore designato dall’OCC non risulta iscritto all’albo ex art. 356 CCII, e tale carenza, coordinata con i criteri dell’art. 270, comma 2, lett. b) CCII, giustifica la nomina di un diverso professionista iscritto.
Il Tribunale apre la procedura, scandisce gli adempimenti del liquidatore (domande ex art. 201 CCII, programma ex art. 272 CCII, stato passivo ex art. 273 CCII, relazioni semestrali anche ai fini dell’esdebitazione ex artt. 280 e 282 CCII, rendiconto ex art. 275 e chiusura ex art. 276 CCII) e pone le spese a carico dell’erario ex art. 146 d.P.R. 115/2002, come riformato dopo Corte cost. n. 121/2024. Decisione ricca di indicazioni operative sul trattamento dei redditi da lavoro nelle liquidazioni “senza beni”.