Liquidazione controllata: i crediti del debitore vanno riscossi dal liquidatore e il compenso del difensore non è prededucibile
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Massima
Con l'apertura della liquidazione controllata il debitore perde la legittimazione ad agire, che spetta al liquidatore, sicché anche i crediti impignorabili di natura alimentare devono essere riscossi dalla procedura, senza essere rimessi alle scelte personali del debitore; la procedura ha carattere generale e non assumono rilievo proposte o piani liquidatori formulati dal ricorrente. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII, come novellati dal d.lgs. 136/2024, il compenso dell'OCC confermato liquidatore è liquidato dal giudice delegato dopo l'approvazione del rendiconto, mentre il compenso del difensore del debitore non è prededucibile e va insinuato al passivo con il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Una debitrice persona fisica, con un’esposizione complessiva di circa due milioni di euro e un patrimonio costituito dai soli redditi da lavoro, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata. Nella relazione integrativa il gestore aveva attestato l’impossibilità di acquisire attivo mediante azioni giudiziarie, nonostante l’inadempimento dell’ex coniuge agli obblighi di mantenimento, ritenendo tali crediti impignorabili e quindi estranei alla procedura.
Il Tribunale di Forlì censura tale impostazione: con l’apertura della liquidazione controllata la legittimazione ad agire spetta al liquidatore, i crediti del debitore devono essere riscossi dalla procedura e la natura impignorabile non incide sulle valutazioni che liquidatore e giudice delegato compiono ai sensi dell’art. 268 CCII. La sentenza ribadisce inoltre il carattere generale della procedura, che determina spossessamento e concorso ex artt. 142, 143, 150 e 151 CCII richiamati dall’art. 270, con apprensione anche dei beni sopravvenuti fino all’esdebitazione ex art. 272, comma 3-bis, CCII, e irrilevanza di proposte o piani liquidatori del debitore.
Di particolare interesse i principi sulle prededuzioni dopo il correttivo-ter: il compenso dell’OCC confermato liquidatore è liquidato dal giudice delegato una volta approvato il rendiconto ex artt. 6 e 275 CCII, senza insinuazione al passivo; il compenso del difensore del debitore, non previsto dall’art. 6 CCII e non necessaria essendo l’assistenza tecnica per il ricorso, va invece insinuato con il privilegio professionale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. Vengono infine determinati la quota di reddito da versare alla procedura e i termini per inventario, programma di liquidazione ex art. 272, stato passivo ex art. 273 e relazione sull’esdebitazione ex artt. 280 e 282 CCII.