Liquidazione controllata: prededucibile solo il compenso unitario OCC-liquidatore, compenso del legale parametrato al DM 147/2022 e stop a cessioni del quinto e pignoramenti sullo stipendio
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Massima
Nella liquidazione controllata aperta ex artt. 269 e 270 CCII l'unico credito prededucibile è quello dell'OCC-liquidatore, il cui compenso, unitario ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII, è liquidato a fine procedura dal giudice delegato sull'attivo effettivamente messo a disposizione dei creditori, con esclusione della quota di reddito trattenuta dal debitore ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII; il compenso del legale che assiste il debitore non è prededucibile e va contenuto nei limiti del d.m. 147/2022. Dall'apertura della procedura, ex artt. 270, comma 5, e 150 CCII, nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita e cessa l'operatività delle cessioni del quinto e dei pignoramenti su stipendio o pensione, mentre la quantificazione del fabbisogno familiare è rimessa al giudice delegato con efficacia ex tunc.
Un lavoratore dipendente con un’esposizione debitoria di oltre 900.000 euro, privo di beni immobili e mobili registrati e con lo stipendio già inciso da due pignoramenti presso terzi, ha chiesto l’apertura della propria liquidazione controllata. Il Tribunale di Pescara, in composizione collegiale, accertati i presupposti ex artt. 2, 269 e 270 CCII e l’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo distribuibile, ha dichiarato aperta la procedura con sentenza.
La pronuncia detta una disciplina operativa minuziosa su tre fronti. Sul piano dei compensi, chiarisce che ex art. 6 CCII l’unica prededuzione spettante è quella dell’OCC-liquidatore, con compenso unitario liquidato a fine procedura dal giudice delegato ai sensi dell’art. 275, comma 3, CCII sulla base dell’attivo effettivamente realizzato, mentre il compenso dell’avvocato del debitore non è prededucibile e va parametrato al d.m. 147/2022, attesa l’identità di funzione con le procedure concorsuali maggiori. Sul piano degli effetti, richiama il divieto di azioni esecutive e cautelari ex artt. 270, comma 5, e 150 CCII e dichiara la cessazione delle trattenute per cessione del quinto e pignoramenti dello stipendio dalla pubblicazione della sentenza.
Infine, la quantificazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia ex art. 268, comma 4, CCII è rimessa al giudice delegato con efficacia ex tunc, su istanza motivata del liquidatore corredata da elementi documentali sul nucleo familiare e sulle spese, con vaglio critico delle voci non giustificate. Il provvedimento delinea inoltre gli adempimenti del liquidatore su passivo ex art. 273 CCII, rapporti semestrali rilevanti per l’esdebitazione ex art. 280 CCII e chiusura ex art. 276 CCII, offrendo un modello completo di sentenza di apertura.