Liquidazione controllata: l’attivo ex art. 268, comma 3, CCII deve essere realizzabile nel triennio e distribuibile a una pluralità di creditori
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Massima
L'art. 268, comma 3, CCII, che subordina l'apertura della liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica all'attestazione dell'OCC circa la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, va interpretato nel senso che deve esservi un attivo realizzabile nell'arco massimo di tre anni, limite evincibile dal termine di durata della procedura ex art. 272, comma 3, CCII, e distribuibile a una pluralità di creditori al netto delle prededuzioni, come si desume dalla natura concorsuale della procedura. Ogni valutazione sulle preclusioni all'esdebitazione ex artt. 280 e 282, comma 2, CCII resta riservata alla fase successiva, ferma la possibilità per il tribunale di esprimere già in sentenza un giudizio prognostico negativo in caso di prolungato e sistematico inadempimento verso gli enti pubblici.
Un debitore persona fisica, i cui debiti per oltre 1,5 milioni di euro traevano origine da una cessata attività di impresa individuale, in prevalenza verso l’agente della riscossione per IVA, contributi e imposte, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata. L’attivo era costituito da immobili stimati circa 440.000 euro, gravati da ipoteca bancaria, dalla quota di reddito da lavoro dipendente eccedente il mantenimento e da una piccola somma retrocessa alla procedura.
La sentenza offre una lettura strutturata del novellato art. 268, comma 3, CCII: l’attestazione dell’OCC deve dare conto di un attivo realizzabile entro il triennio di durata massima della procedura ex art. 272, comma 3, CCII e suscettibile di distribuzione a una pluralità di creditori al netto delle prededuzioni, coerentemente con la natura concorsuale dell’istituto e con la previsione di chiusura anticipata quando non può essere acquisito ulteriore attivo. Nel caso concreto l’attestazione, che stimava un attivo complessivo di oltre 450.000 euro a fronte di spese di procedura per 52.500 euro, è stata ritenuta idonea.
Di particolare interesse è il passaggio sull’esdebitazione: pur riservando ogni valutazione sulle preclusioni ex artt. 280 e 282, comma 2, CCII alla fase successiva, il tribunale esprime già in sentenza un giudizio prognostico negativo, ravvisando nello squilibrio nell’assunzione dei debiti e nel costante e prolungato inadempimento verso gli enti pubblici una possibile colpa grave, indice di un’impresa rimasta sul mercato solo grazie all’omesso versamento. La pronuncia, che detta anche linee guida dettagliate per programma di liquidazione e stato passivo ex art. 273 CCII, segnala ai debitori con rilevante debitoria erariale i rischi sul fronte dell’esdebitazione di diritto.