Liquidazione controllata familiare: l’art. 66 CCII si applica anche alla procedura liquidatoria
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Massima
L'art. 66 CCII sulle procedure familiari, collocato tra le disposizioni generali in materia di sovraindebitamento richiamate dall'art. 65, co. 1, CCII, è applicabile anche alla liquidazione controllata: i membri della stessa famiglia con indebitamento di origine comune possono proporre un unico ricorso, fermi l'apertura di distinte procedure e la separazione delle masse attive e passive. Ai fini dell'apertura ex artt. 268-270 CCII non rilevano le cause del sovraindebitamento né l'assenza di atti in frode, non essendo stata riprodotta la previsione dell'art. 14-quinquies L. 3/2012; l'udienza può essere omessa in assenza di specifici contraddittori.
Tre componenti dello stesso nucleo familiare, gravati da esposizioni debitorie milionarie originate dalla crisi delle imprese commerciali di famiglia colpite dalla contrazione della clientela estera, hanno proposto un unico ricorso per l’apertura della liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni ai sensi degli artt. 268 e 66 CCII, previa verifica della non assoggettabilità a liquidazione giudiziale delle società cessate e cancellate da oltre un anno ex art. 33 CCII.
La sentenza affronta anzitutto l’applicabilità dell’art. 66 CCII alla liquidazione controllata, risolta in senso affermativo in ragione della collocazione della norma tra le disposizioni generali richiamate dall’art. 65, co. 1, CCII: il ricorso congiunto consente la nomina di un unico OCC e liquidatore con ripartizione proporzionale dei compensi, ma impone l’apertura di procedure distinte con masse separate. Il collegio ha inoltre escluso la necessità dell’udienza in assenza di specifici contraddittori, ha ritenuto irrilevanti ai fini dell’apertura le cause del sovraindebitamento e gli eventuali atti in frode, rinviato il giudizio di meritevolezza alla fase dell’esdebitazione e ancorato la quantificazione del fabbisogno familiare al parametro dell’art. 283, co. 2, CCII.
Il Tribunale di Pescara ha dichiarato aperte tre distinte liquidazioni controllate, nominando un unico giudice delegato e un unico liquidatore iscritto all’albo ex art. 356 CCII (negando la conferma del gestore OCC non iscritto), con i consueti adempimenti ex artt. 272, 273, 275 e 276 CCII. La pronuncia è un riferimento organico sulla liquidazione controllata familiare e sulla gestione separata delle masse nelle procedure congiunte.