Art. 283 CCII – Esdebitazione del debitore incapiente
1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione anche senza liquidazione.
2. La domanda di esdebitazione è proposta con ricorso depositato dal debitore presso il tribunale del luogo di residenza, unitamente:
a) alla documentazione che attesti l’impossibilità di far fronte ai propri debiti;
b) alla relazione dell’OCC che verifichi le condizioni di cui al comma 1;
c) all’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
d) all’indicazione dei beni di cui è titolare;
e) alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
3. Il giudice, accertate le condizioni di meritevolezza di cui al comma 1 e l’impossibilità per il debitore di soddisfare anche parzialmente i creditori, pronuncia l’esdebitazione con decreto.
4. L’esdebitazione del debitore incapiente non ha effetto nei confronti dei creditori che non ne abbiano avuto comunicazione.
5. Qualora, entro quattro anni dal decreto di esdebitazione, il debitore acquisisca risorse significative che gli avrebbero permesso di soddisfare i creditori in misura rilevante, i creditori possono richiedere la revoca dell’esdebitazione.
6. L’esdebitazione del debitore incapiente è ammessa una sola volta.