Liquidazione controllata familiare: ammissibile il ricorso unico ex art. 66 CCII, ma con procedure e masse distinte
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Il ricorso unitario dei membri della stessa famiglia ex art. 66 CCII è ammissibile anche per la liquidazione controllata, poiché l'art. 65 CCII estende l'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche alle procedure del Titolo V, Capo IX, CCII e militano in tal senso ragioni di economia processuale. Il tribunale apre tuttavia tante distinte procedure quante sono le posizioni debitorie, con masse attive e passive rigorosamente separate; la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciare al debitore ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII spetta al giudice delegato dopo l'apertura ai sensi dell'art. 270 CCII.
Tre familiari non conviventi, legati da rapporti di parentela e accomunati da un’esposizione debitoria derivante in prevalenza dai debiti di una società agricola di cui due di essi erano soci illimitatamente responsabili e la terza garante, hanno proposto un unico ricorso per l’apertura della liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni ai sensi degli artt. 66, 268 e ss. CCII.
Il Tribunale di Ravenna affronta la questione, dibattuta, dell’estensibilità della procedura familiare ex art. 66 CCII alla liquidazione controllata. Pur riconoscendo che il riferimento all’unico progetto di risoluzione della crisi evoca gli strumenti di regolazione di cui agli artt. 67 e ss. e 74 e ss. CCII, il collegio valorizza il carattere generale della norma, il rinvio dell’art. 65 CCII alle procedure del Titolo V, Capo IX, e soprattutto le ragioni pratiche del simultaneus processus: il ricorso familiare integra un cumulo soggettivo di domande autonome e connesse, con vantaggi in termini di costi. Ne consegue però l’apertura di tre distinte procedure, con masse attive e passive rigorosamente separate e senza commistione patrimoniale.
La sentenza dichiara aperta la liquidazione controllata cosiddetta familiare, nomina un unico giudice delegato e un unico liquidatore, scandisce gli adempimenti ex artt. 272 e ss. CCII e rinvia al giudice delegato la determinazione della quota di mantenimento. Di rilievo pratico anche l’ordine al liquidatore di depositare, decorsi due anni e undici mesi, il parere sull’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII: indicazione utile ai professionisti per la gestione coordinata delle procedure familiari.