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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Ammessa la liquidazione controllata familiare con prosecuzione dell’impresa individuale: beni strumentali impignorabili e surplus ai creditori

Autorità

Tribunale

Sede

Arezzo

Data

08/05/2024

Estensore

Federico Pani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata familiare art. 66 ccii prosecuzione attività d'impresa beni strumentali impignorabili art. 515 c.p.c. compenso unico nomina liquidatore

Massima

La procedura familiare di cui all'art. 66 CCII è applicabile anche alla liquidazione controllata, rientrando la soluzione liquidatoria tra le composizioni della crisi da sovraindebitamento richiamate dall'art. 65 CCII. Nella liquidazione controllata dell'imprenditore individuale, la cui attività si fondi sul lavoro personale, i beni strumentali sono relativamente impignorabili ex artt. 268, comma 4, lett. d), CCII e 515 c.p.c., sicché la prosecuzione dell'attività d'impresa costituisce un diritto del debitore senza necessità di esercizio provvisorio, fermo l'obbligo di mettere a disposizione dei creditori l'intero surplus della gestione, al netto del mantenimento fissato dal giudice delegato. Il compenso di OCC e liquidatore è unitario e va liquidato dal giudice, non ammesso al passivo; per la nomina a liquidatore è sufficiente l'iscrizione nell'elenco di cui al d.m. n. 202/2014, non richiamando l'art. 270 CCII l'albo ex art. 356 CCII.

Due coniugi conviventi, il cui indebitamento aveva origine comune nella gestione di una società in nome collettivo cancellata, chiedevano l’apertura della liquidazione controllata familiare. La moglie era titolare di una piccola impresa individuale dalla quale l’intero nucleo ricavava il proprio sostentamento, e il ricorso prospettava la prosecuzione dell’attività con destinazione ai creditori di una quota dei redditi.

La sentenza affronta in modo sistematico più questioni controverse. Anzitutto ammette la liquidazione controllata familiare ex art. 66 CCII, confutando l’orientamento contrario: il “progetto di risoluzione della crisi” abbraccia anche la soluzione liquidatoria, come conferma l’art. 65, comma 1, CCII. In secondo luogo, esclude che il ricorso ex art. 268 CCII contenga una “proposta” vincolante: con l’apertura si produce lo spossessamento integrale, e non spetta al debitore scegliere i beni da destinare alla massa, salva la valutazione di convenienza del liquidatore ex art. 213, comma 2, CCII. Quanto all’impresa individuale fondata sul lavoro personale, i beni strumentali sono relativamente impignorabili ex artt. 268, comma 4, lett. d), CCII e 515 c.p.c.: la prosecuzione dell’attività è un vero diritto del debitore, senza necessità di esercizio provvisorio, con vigilanza del liquidatore sulla contabilità e acquisizione alla massa dell’intero surplus gestionale al netto del mantenimento fissato dal giudice delegato e dei costi aziendali. La pronuncia esclude inoltre la prededuzione per advisor e legali, afferma il principio del compenso unico OCC-liquidatore e ritiene sufficiente, per la nomina a liquidatore, l’iscrizione nell’elenco ex d.m. n. 202/2014, non essendo richiamato l’albo ex art. 356 CCII.

Il Tribunale di Arezzo dichiara quindi aperta la liquidazione controllata familiare, nomina liquidatori i gestori OCC, autorizza l’uso delle auto e dei beni strumentali e detta le disposizioni su conto dedicato, domande dei creditori ex art. 201 CCII, divieto di azioni esecutive e pubblicità temporanea con oscuramento dei dati. Decisione di ampio respiro, destinata a orientare la prassi sulla liquidazione controllata dell’imprenditore individuale in attività.

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