Liquidazione controllata dell’imprenditore individuale con prosecuzione dell’attività d’impresa: condizioni e controlli del liquidatore
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Massima
Nella liquidazione controllata, procedura universale che apprende tutti i beni anche futuri del debitore salve le esclusioni dell'art. 268, comma 4, CCII, il mantenimento dell'attività d'impresa individuale del sovraindebitato non è incompatibile con il dato normativo, senza necessità di un formale provvedimento di esercizio provvisorio, quando l'attività è fondata sul lavoro del debitore e i ricavi, al netto dei costi coperti dai ricavi stessi e della quota di mantenimento fissata dal giudice delegato, sono integralmente destinati ai creditori sotto la vigilanza del liquidatore. Non spetta al debitore indicare durata della procedura o beni da liquidare; la prededuzione spetta per legge ai soli crediti dell'OCC, non a spese legali e advisor, e il compenso di OCC e liquidatore è unitario ex d.m. 202/2014.
Una imprenditrice individuale titolare di un’agenzia immobiliare, con un’esposizione debitoria di circa 363.600 euro maturata nell’attività d’impresa e dimensioni inferiori alle soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata fondando la domanda sul mantenimento dell’attività, dal cui utile trarre le risorse da destinare ai creditori.
Il Tribunale ribadisce anzitutto il carattere universale della procedura: ogni riferimento del ricorso a un piano o a una proposta è meramente descrittivo, lo spossessamento investe tutti i beni anche futuri salve le esclusioni dell’art. 268, comma 4, CCII, e non spetta al debitore indicare né i beni da liquidare né la durata, rimessa al programma del liquidatore ex art. 272 CCII alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024. Ciò posto, la prosecuzione dell’impresa individuale viene ritenuta compatibile con la liquidazione controllata, senza necessità di un provvedimento di esercizio provvisorio analogo alla procedura maggiore, trattandosi di attività fondata sul lavoro della debitrice da cui ella trae il sostentamento: i costi di gestione dovranno essere coperti dai ricavi e l’eccedenza, detratto il fabbisogno familiare fissato dal giudice delegato, andrà integralmente ai creditori sotto la stretta vigilanza del liquidatore.
La sentenza apre la procedura, conferma l’OCC quale liquidatore precisando che la prededuzione compete per legge ai soli crediti dei gestori OCC, con esclusione di spese legali e advisor, e che il compenso di OCC e liquidatore è unitario e sarà liquidato secondo il d.m. 202/2014. Pronuncia di riferimento per la liquidazione controllata con continuità dell’impresa individuale.