Liquidazione controllata: ammissibili esercizio provvisorio e affitto d’azienda
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Massima
Nella liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII sono utilizzabili l'esercizio provvisorio dell'impresa e l'affitto d'azienda: il rinvio operato dall'art. 272, comma 2, CCII all'art. 213, commi 3 e 4, CCII consente al liquidatore di inserire nel programma di liquidazione strumenti di gestione dinamica, quando idonei a realizzare un surplus per i creditori rispetto alla liquidazione statica del patrimonio, senza che osti la formulazione dell'art. 275 CCII, dedicato alla sola fase esecutiva del programma.
Su ricorsi riuniti di una creditrice e dello stesso debitore, il Tribunale di Bologna ha aperto la liquidazione controllata del patrimonio di un imprenditore agricolo titolare di un compendio immobiliare con fabbricati destinati all’allevamento. Nel ricorso e nella relazione dell’OCC ex art. 269, comma 2, CCII veniva prospettata la convenienza per i creditori della prosecuzione temporanea dell’attività, in ragione di una commessa rilevante e di una proposta di affitto temporaneo dell’azienda fino alla vendita del compendio.
La sentenza affronta tre questioni: la documentazione da allegare alla domanda di liquidazione controllata, da individuare alla luce dell’art. 39, comma 1, CCII in mancanza di previsioni specifiche nell’art. 269 CCII; la determinazione provvisoria dell’importo destinato al mantenimento del debitore, rivedibile dal giudice delegato ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII; soprattutto, l’ammissibilità dell’esercizio provvisorio e dell’affitto d’azienda, affermata sulla base del rinvio puntuale dell’art. 272, comma 2, CCII all’art. 213, commi 3 e 4, CCII, in consapevole dissenso rispetto all’orientamento che valorizza il mancato richiamo dell’art. 211 CCII nell’art. 275 CCII.
Il provvedimento, che dichiara aperta la procedura e incarica il liquidatore di valutare nel programma di liquidazione l’opportunità degli strumenti di gestione dinamica, è di grande interesse pratico: riconosce alla liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, l’obiettivo del massimo soddisfacimento dei creditori, legittimando soluzioni gestorie conservative del valore aziendale anche nelle procedure di sovraindebitamento, nel rispetto della durata ragionevole ex art. 272, comma 3, CCII e della chiusura ex art. 276 CCII.