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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata su istanza del creditore verso l’impresa minore: l’assenza di attivo va attestata dall’OCC, non basta l’allegazione del debitore

Autorità

Tribunale

Sede

Salerno

Data

03/02/2025

Estensore

Enza Faracchio

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata istanza del creditore impresa minore attestazione occ assenza di attivo insolvenza soglia 50.000 euro

Massima

Quando la domanda di liquidazione controllata è proposta da un creditore verso un debitore persona fisica, l'improcedibilità per impossibilità di acquisire attivo da distribuire, ai sensi dell'art. 268 CCII come novellato dal d.lgs. 136/2024, postula l'attestazione dell'OCC richiesta dal debitore entro la prima udienza con i documenti di cui all'art. 283, comma 3, CCII, non essendo sufficiente la mera allegazione di parte. Qualificato il debitore come impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII, va rigettata la domanda di liquidazione giudiziale e accolta quella subordinata di liquidazione controllata ove la debitoria superi 50.000 euro e sussista lo stato di insolvenza.

Un creditore per forniture di energia elettrica, munito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per oltre 100.000 euro, chiede l’apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti di un imprenditore individuale esercente attività di somministrazione, ormai cessata. Il debitore resiste deducendo l’insussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 121 CCII e dello stato di insolvenza, nonché l’inutilità della procedura per assenza di attivo distribuibile.

Il collegio rigetta la domanda di liquidazione giudiziale, qualificando il debitore come impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII sulla scorta dei ricavi dichiarati e della debitoria complessiva sotto soglia. Accoglie invece la domanda subordinata di liquidazione controllata, riscontrando la debitoria superiore a 50.000 euro e lo stato di insolvenza, desunto dal pignoramento mobiliare negativo, dalla chiusura dell’attività e dall’incapienza reddituale. Centrale è il passaggio sull’art. 268 CCII post correttivo-ter: l’impossibilità di acquisire attivo, che osta all’apertura su istanza del creditore, configura una condizione di improcedibilità che deve risultare da attestazione dell’OCC richiesta dal debitore entro la prima udienza, corredata dei documenti ex art. 283, comma 3, CCII; la semplice affermazione difensiva non basta.

Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina gli organi, riserva la determinazione della quota di mantenimento, richiama il divieto di azioni esecutive ex artt. 150 e 270, comma 5, CCII e disciplina domande ex art. 201 CCII, programma ex art. 272 CCII e chiusura ex art. 276 CCII. La pronuncia delimita con chiarezza l’onere del debitore che intenda paralizzare l’iniziativa del creditore invocando la propria incapienza.

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