Liquidazione controllata dell’imprenditrice individuale sotto-soglia: compatibilità con la prosecuzione dell’attività
Keyword
Massima
L'imprenditore individuale che non supera le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII è soggetto, quale "impresa minore", a liquidazione controllata e non a liquidazione giudiziale. Nella liquidazione controllata — cui le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano solo in forza di richiami selettivi e nei limiti della compatibilità, e nella quale non è richiamato l'art. 211 CCII sull'esercizio provvisorio — lo spossessamento del debitore può essere modulato: ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII, in presenza di gravi e specifiche ragioni, il debitore può essere autorizzato a conservare gli strumenti necessari allo svolgimento della propria attività produttiva di reddito fino alla loro liquidazione. È pertanto ammissibile la prosecuzione diretta dell'attività professionale o imprenditoriale da parte del debitore persona fisica che abbia chiesto egli stesso l'apertura della procedura, sotto la vigilanza e il controllo del liquidatore, quando tale prosecuzione costituisca l'unico modo per acquisire attivo da distribuire ai creditori, come si desume dall'art. 268, comma 3, ultimo periodo, CCII: in tale ipotesi non può essere negata l'apertura della liquidazione controllata.
Il Tribunale di Firenze apre la liquidazione controllata di un’imprenditrice individuale (mediazione immobiliare) sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, con passivo accertato in € 496.496,55, priva di beni immobili e mobili registrati: l’unico attivo distribuibile (circa € 500 mensili per tre anni, pari a € 18.000) deriva dai proventi dell’attività d’impresa che la debitrice intende proseguire.
La sentenza affronta così un problema poco esplorato: la compatibilità tra liquidazione controllata e prosecuzione diretta dell’attività da parte del debitore. Il percorso argomentativo muove dalla comune natura concorsuale e pubblicistica delle due liquidazioni (Corte cost. nn. 6 e 121 del 2024; Cass. n. 22914/2024) per valorizzarne le differenze: i richiami alle norme sulla liquidazione giudiziale sono selettivi e operano “nei limiti della compatibilità”, e il mancato richiamo all’art. 211 CCII sull’esercizio provvisorio è una scelta consapevole del legislatore. Lo spossessamento — reso più evidente dal richiamo all’art. 142 CCII introdotto dal D.Lgs. 136/2024 — può quindi essere modulato: l’art. 270, comma 2, lett. e), CCII consente, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a utilizzare i beni, inclusi gli strumenti dell’attività professionale o imprenditoriale, in coerenza con l’esigenza di conservazione del valore dell’impresa (artt. 272, comma 2, e 213, comma 4, CCII).
La conclusione: quando la domanda proviene dallo stesso debitore persona fisica e la prosecuzione dell’attività è l’unico modo per acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3, ultimo periodo, CCII), essa può essere consentita sotto la vigilanza e il controllo del liquidatore. Il tribunale rimette al giudice delegato la determinazione dell’importo necessario al mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII e delle concrete modalità di vigilanza.