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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata ammissibile anche con attivo costituito da sola finanza esterna

Autorità

Tribunale

Sede

Parma

Data

20/09/2023

Estensore

Enrico Vernizzi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata finanza esterna art. 268 ccii esdebitazione debitore senza beni procedimento unitario occ

Massima

È ammissibile l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII anche quando il debitore, privo di beni mobili e immobili liquidabili, metta a disposizione della massa esclusivamente somme erogate gratuitamente da terzi in funzione della procedura (c.d. finanza esterna), purché ne sia ragionevolmente certa l'acquisizione all'attivo e non ne derivi un corrispondente debito per il ceto creditorio. Tale accesso non elude la valutazione di meritevolezza, che resta necessaria ai fini dell'esdebitazione nei termini dell'art. 282, comma 2, CCII; in assenza di specifici contraddittori può inoltre essere omessa la fissazione dell'udienza, in forza del rinvio alla disciplina del procedimento unitario operato dall'art. 65, comma 2, CCII.

Una debitrice che aveva svolto in passato attività imprenditoriale, ormai cessata da anni, priva di beni mobili e immobili liquidabili e di redditi propri, ha chiesto al Tribunale di Parma l’apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII e, in subordine, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII. A fronte di un passivo di circa 59.000 euro, l’attivo era costituito esclusivamente da 10.000 euro messi a disposizione da un familiare a titolo di finanza esterna, sufficienti a pagare integralmente i crediti prededucibili e circa l’11,88% dei chirografari.

La sentenza affronta tre questioni di rilievo: la necessità o meno dell’udienza di convocazione delle parti nel procedimento di apertura, esclusa in assenza di specifici contraddittori in virtù del rinvio dell’art. 65, comma 2, CCII alla disciplina del procedimento unitario; l’ammissibilità della liquidazione controllata fondata unicamente su apporti di terzi, questione sulla quale la giurisprudenza di merito è divisa; il limite dei compensi di advisor e OCC, che il Tribunale ancora ai parametri del d.m. 202/2014 e al compenso del gestore.

Il collegio aderisce all’orientamento estensivo: la liquidazione controllata è procedura universale che attrae anche beni e crediti futuri, sicché la nozione di beni liquidabili comprende le liberalità erogate da terzi in funzione della procedura, quando l’acquisizione all’attivo sia certa e gratuita. Né vi è elusione della meritevolezza, che sarà comunque vagliata in sede di esdebitazione ex art. 282, comma 2, CCII. La pronuncia, che dichiara aperta la procedura con fissazione della quota di reddito riservata al mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, offre ai professionisti un precedente articolato per i casi di debitori incapienti assistiti da apporti familiari.

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