Apertura della liquidazione controllata senza vaglio di meritevolezza: la quota di reddito disponibile spetta al giudice delegato
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Massima
Nel sistema del CCII l'accesso alla liquidazione controllata non richiede alcun vaglio di meritevolezza del debitore, essendo l'indagine rimandata alla futura eventuale esdebitazione ex art. 282, comma 2, CCII; la determinazione concreta della quota di reddito necessaria al mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII compete al giudice delegato e non al collegio, trattandosi di provvedimento suscettibile di modifica al mutare dei presupposti; la durata della procedura va parametrata al termine triennale per l'esdebitazione, secondo Corte cost. n. 6/2024.
Un debitore persona fisica, gravato da debiti verso erario, banche, finanziarie e privati per quasi 600.000 euro derivanti da una pregressa attività d’impresa, privo di beni mobili o immobili ma titolare di un reddito da lavoro dipendente di circa 2.400 euro mensili e di un impegno di versamento garantito di oltre 23.000 euro a favore dei creditori, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ex art. 268 CCII.
Il Tribunale di Modena ha chiarito alcuni snodi sistematici rilevanti: l’insussistenza di qualsiasi vaglio di meritevolezza al momento dell’accesso alla procedura, essendo l’indagine soggettiva rinviata alla fase dell’esdebitazione ex art. 282, comma 2, CCII; l’inapplicabilità dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII a chi percepisca un reddito rilevante e superiore ai limiti di impignorabilità; la competenza del giudice delegato, e non del collegio, a determinare la quota di reddito disponibile ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, trattandosi di statuizione modificabile al mutare dei presupposti e non ricompresa tra i contenuti necessari della sentenza ex art. 270 CCII.
Aperta la procedura, il Tribunale ha richiamato per la durata il termine triennale coerente con la futura esdebitazione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024 che ha escluso la sopravvivenza di una durata legale minima quadriennale. La sentenza detta inoltre un articolato programma di adempimenti per il liquidatore, dalle insinuazioni ex art. 273 CCII ai rapporti semestrali, costituendo un utile riferimento operativo per la gestione delle liquidazioni controllate.