Liquidazione controllata su ricorso del debitore: niente udienza, durata triennale e stop all’apprensione dei redditi dopo l’esdebitazione
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Massima
Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata su ricorso del debitore non richiede la fissazione dell'udienza in assenza di specifici contraddittori, in forza del rinvio dell'art. 65, comma 2, CCII alla disciplina del procedimento unitario. La quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII è determinata dal giudice delegato dopo l'apertura, applicando il criterio dell'art. 283, comma 2, CCII. La procedura ha durata minima e massima triennale ai fini esdebitativi: il debitore consegue l'esdebitazione decorsi tre anni ex art. 282 CCII e, da quel momento, in conformità all'art. 21, par. 3, della direttiva (UE) 2019/1023, non è più possibile l'apprensione di beni e redditi futuri, proseguendo la liquidazione solo sui beni già acquisiti alla massa.
Un debitore persona fisica, sovraindebitato per oltre 900.000 euro in conseguenza di fideiussioni prestate in favore di società familiari travolte dalla crisi del 2008, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, composto essenzialmente da redditi da lavoro dipendente e autonomo, in assenza di immobili e beni mobili registrati.
La sentenza ricostruisce organicamente la disciplina processuale e sostanziale della procedura: l’applicabilità del procedimento unitario tramite l’art. 65, comma 2, CCII, con esclusione dell’udienza in mancanza di contraddittori; il corredo documentale richiesto al debitore in applicazione dell’art. 39 CCII; la rimessione al giudice delegato della quantificazione del fabbisogno familiare secondo il parametro dell’assegno sociale ex art. 283, comma 2, CCII; il trattamento del TFR quale bene futuro acquisibile alla massa. Centrale è la questione della durata: richiamando la giurisprudenza di merito e la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024, il Collegio fissa in tre anni la durata minima e massima rilevante ai fini dell’esdebitazione ex art. 282 CCII.
Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, precisando che l’apprensione delle quote di reddito potrà avvenire solo fino all’esdebitazione, poiché dopo tale momento – per effetto della lettura conforme alla direttiva (UE) 2019/1023 – la liquidazione prosegue unicamente sui beni già acquisiti. La pronuncia è tra le più complete ricognizioni operative della liquidazione controllata del lavoratore dipendente e orienta liquidatori e OCC sulla gestione dei redditi sopravvenuti.