Liquidazione controllata ammissibile con la sola finanza esterna di un terzo
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Massima
È ammissibile l'apertura della liquidazione controllata sorretta esclusivamente da finanza esterna apportata da un terzo, ove l'impegno unilaterale e incondizionato del terzo al versamento di somme assuma i contorni di un credito certo, liquido ed esigibile, azionabile dal liquidatore. L'art. 268, comma 3, CCII richiede unicamente la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori; né osta l'esistenza dell'esdebitazione dell'incapiente (art. 283 CCII), poiché la liquidazione controllata non garantisce di per sé l'esdebitazione, subordinata al vaglio di meritevolezza differito ex art. 282 CCII.
Con sentenza del 23 dicembre 2025 il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, ha dichiarato aperta una liquidazione controllata in cui l’unico attivo era costituito dalla finanza esterna promessa dal compagno della debitrice (€ 35.000, oltre alle spese di procedura). Il collegio, aderendo all’orientamento favorevole (tra cui Trib. Parma 20.9.2023, Trib. Nola 12.12.2023, Trib. Padova 22.10.2024, Trib. Udine 30.1.2025) e disattendendo quello restrittivo (Trib. Bergamo 7.6.2023, Trib. Treviso 7.8.2025), ha affermato che l’impegno unilaterale e incondizionato del terzo integra un credito certo, liquido ed esigibile, azionabile dal liquidatore, e dunque “attivo distribuibile” ai sensi dell’art. 268, comma 3, CCII. Ha inoltre escluso il rischio di elusione del requisito di meritevolezza, attesa la verifica differita ex art. 282 CCII al momento dell’esdebitazione.