Liquidazione controllata familiare ex art. 66 CCII: ricorso congiunto dei coniugi, masse distinte e durata triennale
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Massima
L'art. 66 CCII, collocato tra le disposizioni di carattere generale del Capo II, si applica a tutte le procedure di sovraindebitamento, compresa la liquidazione controllata: i familiari conviventi il cui sovraindebitamento abbia origine comune possono quindi presentare un unico ricorso, fermo restando che devono essere aperte procedure distinte con masse attive e passive separate e costi ripartiti in proporzione ai debiti di ciascuno ai sensi dell'art. 66, comma 5, CCII. La determinazione della quota di reddito disponibile spetta al giudice delegato e non al collegio, mentre la durata della procedura coincide con il termine delle operazioni liquidatorie, con indicazione del termine triennale coerente con la futura esdebitazione ex art. 282 CCII.
Due coniugi conviventi, gravati da debiti verso istituti finanziari ed erario in parte di origine comune, chiedono con unico ricorso l’apertura della liquidazione controllata. Il Tribunale di Modena accoglie la domanda affermando l’applicabilità della procedura familiare di cui all’art. 66 CCII anche alla liquidazione controllata, in ragione della collocazione sistematica della norma tra le disposizioni generali sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
La sentenza precisa che, pur a fronte di un ricorso unitario, devono essere aperte due distinte procedure con masse attive e passive separate: il ricavato della liquidazione del patrimonio di ciascun ricorrente è destinato ai rispettivi creditori personali e a quelli comuni, i creditori comuni devono insinuarsi in entrambe le procedure e i costi si ripartiscono in proporzione ai debiti ex art. 66, comma 5, CCII. Il collegio esclude inoltre l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII, valutando in chiave familiare i redditi complessivi del nucleo, e rimette al giudice delegato la determinazione della quota di reddito disponibile, non rientrando tale statuizione tra quelle dell’art. 270 CCII.
Quanto alla durata, dato atto della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Arezzo sull’assenza di un limite temporale all’apprensione dei beni sopravvenuti, il Tribunale indica il termine triennale dall’apertura, coerente con la futura esdebitazione ex art. 282 CCII. Una pronuncia-guida per la gestione operativa delle liquidazioni controllate familiari, dagli adempimenti del liquidatore ex artt. 272 ss. CCII fino alla relazione finale ai fini esdebitativi.